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Camera dei Deputati
VIII Commissione – Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici
Presidenza dell’On. Pietro ARMANI
Indagine conoscitiva sulla programmazione delle opere idrauliche
relative ai corsi d'acqua presenti sul territorio nazionale.
Seduta del 14 settembre 2005
Presidenza del Presidente Pietro ARMANI
La seduta comincia alle 13,55.
(La Commissione approva il processo verbale della seduta
precedente).
Esame
del documento conclusivo.
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, nell'ambito dell'indagine
conoscitiva sulla programmazione delle opere idrauliche relative ai
corsi d'acqua presenti sul territorio nazionale, l'esame del documento
conclusivo.
Ricordo che la Commissione si appresta a concludere, dopo circa nove
mesi dal suo avvio, l'indagine conoscitiva sulla programmazione delle
opere idrauliche relative ai corsi d'acqua presenti sul territorio
nazionale. Il termine conclusivo è infatti fissato al 30 settembre 2005.
In tal senso, avendo esaurito il ciclo delle audizioni programmate
nell'ambito dell'indagine conoscitiva medesima ed essendosi svolti
diversi sopralluoghi, appare opportuno pervenire quanto prima
all'approvazione di un documento conclusivo da parte della Commissione.
A tal fine, ho predisposto una proposta di documento conclusivo (vedi
allegato), che tiene conto degli elementi conoscitivi acquisiti e
delle questioni sollevate nel corso delle audizioni svolte ed in
occasione delle missioni effettuate.
La proposta di documento, che cerca di fare il punto delle principali
problematiche rilevate sulla base degli elementi acquisiti, prevede una
disamina del quadro giuridico esistente e delle riforme da attuare anche
alla luce della normativa comunitaria, nonché un'indicazione dei
principali elementi emersi nel corso dell'indagine conoscitiva a seguito
delle audizioni svolte ed una sintetica descrizione dei sopralluoghi
effettuati. Il testo contiene, infine, alcune proposte di carattere
generale che scaturiscono dagli elementi conoscitivi acquisiti nel corso
dell'indagine. A questo ultimo riguardo, ampio spazio è dedicato alla
questione del Po e alle proposte concrete sul rilancio del più grande
fiume italiano, prima fra tutte quella della sua navigabilità. Non
bisogna dimenticare, infatti, che il Po, per bacino di utenza - pari a
circa 16 milioni di abitanti - e per estensione territoriale, oltre a
essere il più grande fiume italiano, rappresenta una grande risorsa da
valorizzare per lo sviluppo economico e sociale dell'intero paese, anche
alla luce delle recenti iniziative assunte dagli enti territoriali
competenti alla sua gestione.
Nell'auspicare, pertanto, che sul documento possa svolgersi un dibattito
approfondito, che porti ad un'ampia convergenza da parte di tutti i
gruppi presenti in Commissione, osservo che la mia proposta è da
considerarsi «aperta» a suggerimenti e rilievi, anche al fine di rendere
ulteriormente produttivo ed efficace il lavoro svolto in questi mesi
dalla Commissione.
Non essendovi richieste di intervento, rinvio ad altra seduta il seguito
dell'esame del documento conclusivo.
La seduta termina alle 14.
ALLEGATO
Indagine conoscitiva sulla programmazione delle opere idrauliche
relative ai corsi d'acqua presenti sul territorio nazionale.
PROPOSTA DI DOCUMENTO CONCLUSIVO
1. Premessa.
L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi,
della VIII Commissione, nella riunione del 16 dicembre 2004, ha
concordato sull'opportunità di svolgere un'indagine conoscitiva sulla
programmazione delle opere idrauliche relative ai corsi d'acqua presenti
sul territorio nazionale, sulla quale è stata acquisita, ai sensi
dell'articolo 144, comma 1, del regolamento, l'intesa con il Presidente
della Camera.
L'indagine conoscitiva è stata quindi deliberata dalla Commissione nella
seduta del 22 dicembre 2004 ed è stato fissato al 30 aprile 2005 il
termine per la sua conclusione. Tale termine è stato successivamente
prorogato al 15 luglio 2005 e, infine, al 30 settembre 2005.
Nelle intenzioni della Commissione, le finalità dell'indagine
consistevano sostanzialmente in una disamina del sistema delle
competenze e delle iniziative in materia di gestione dei corsi d'acqua,
così come definiti ai sensi del decreto legislativo n. 112 del 1998, e
delle opere idrauliche nel senso tecnico del termine (quali manutenzioni
delle opere in alveo, mantenimento delle sezioni di deflusso attraverso
la gestione dei materiali lapidei e la vegetazione in alveo, adeguamento
e sicurezza delle arginature, delle opere di laminazione delle piene e
la gestione degli invasi ad uso plurimo). Tali competenze, infatti,
risultano ripartite tra numerosi soggetti, a livello sia centrale che
regionale e locale, determinando una situazione complessa, nella quale
un soggetto pubblico unitario assume un ruolo preminente solo nella
«fase post-emergenza», piuttosto che in quella di determinazione
delle linee di indirizzo per la prevenzione dei rischi e nella
realizzazione di interventi mirati e sistematici ex ante.
Si è, infatti, osservato che il continuo verificarsi di episodi di
esondazione e di eventi alluvionali che interessano fiumi e laghi,
nonché di fenomeni che riguardano alcune acque lagunari esige che il
Parlamento affronti con serietà e coerenza il problema dell'assetto
delle competenze in questa materia, tanto più che allo stato non si
dispone di un quadro completo dei dati, che sia unanimemente condiviso
dai soggetti istituzionali interessati e dagli operatori del settore. A
tale proposito, un altro significativo aspetto che la Commissione ha
ritenuto di affrontare è l'opportunità di svolgere una seria «analisi
costi/benefici», dalla quale si possa concretamente valutare l'entità e
il peso delle misure adottate (o da adottare) in relazione ai rischi
effettivi. In tale contesto generale, la Commissione intendeva, inoltre,
conoscere lo stato di attuazione dei Piani per l'assetto idrogeologico,
la loro adozione e vigenza ai sensi delle leggi n. 183 del 1989, n. 267
del 1998 e n. 365 del 2000, nonché una verifica dell'omogeneità degli
obiettivi e delle linee normative dei piani medesimi, al fine di
valutare le ricadute economico-sociali sul Paese. Un ultimo aspetto di
interesse per la Commissione è, inoltre, la valutazione dello stato di
attuazione dell'articolo 4, comma 10-bis, del decreto-legge n.
576 del 1996.
Tenuto conto di tali finalità, la Commissione ha ritenuto quanto mai
necessario ed urgente individuare, mediante lo strumento dell'indagine
conoscitiva ai sensi dell'articolo 144 del regolamento, i principali
problemi esistenti, valutando le strategie e le ipotesi operative
adeguate, al fine di consentire un'efficiente ed efficace programmazione
delle opere idrauliche relative ai corsi d'acqua presenti sul territorio
nazionale.
L'indagine si è avviata il 25 gennaio 2005, con l'audizione di
rappresentanti dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente e
per i servizi tecnici (APAT); l'indagine è quindi proseguita il 27
gennaio 2005 con l'audizione di rappresentanti del Dipartimento della
Protezione civile. Il 1o febbraio 2005 ha avuto luogo
l'audizione di rappresentanti del Registro italiano dighe (RID).
L'audizione di rappresentanti dell'Agenzia interregionale per il fiume
Po (AIPO) è stata svolta l'8 febbraio 2005, mentre nella seduta del 16
febbraio 2005 ha avuto luogo l'audizione di rappresentanti del
Magistrato alle acque di Venezia.
Si sono svolte, inoltre, le audizioni dei seguenti enti ed organismi:
rappresentanti della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle
province autonome, nella seduta del 17 febbraio 2005; rappresentanti del
Comitato nazionale per la lotta alla siccità e/o alla desertificazione,
dell'Associazione nazionale dei costruttori edili (ANCE),
dell'Associazione nazionale bonifiche, irrigazioni e miglioramenti
fondiari (ANBI), nella seduta del 22 febbraio 2005; rappresentanti
dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), nella seduta del 24
febbraio 2005; rappresentanti delle Autorità di Bacino dei fiumi Po,
Arno e Tevere nonché dell'Unione Province italiane (UPI), nella seduta
dell'8 marzo 2005. Il ciclo di audizioni si è infine concluso con
l'audizione di rappresentanti delle Autorità di Bacino dei fiumi Adige e
Liri-Garigliano e Volturno (15 marzo 2005) e con l'audizione di
rappresentanti di associazioni ambientaliste (Legambiente e WWF), nella
seduta del 10 maggio 2005.
Delegazioni della VIII Commissione hanno, inoltre effettuato, i seguenti
sopralluoghi:
missione di studio presso i fiumi Garigliano e Volturno (27 maggio
2005);
missione di studio presso il fiume Po (dal 23 al 24 giugno 2005).
Sulla base degli elementi acquisiti, il presente documento si
articola rispettivamente in:
a) una disamina del quadro giuridico esistente e delle riforme da
attuare anche alla luce della normativa comunitaria;
b) un'indicazione dei principali elementi emersi nel corso
dell'indagine conoscitiva a seguito delle audizioni effettuate;
c) una sintetica descrizione dei sopralluoghi effettuati;
d) alcune proposte di carattere generale che scaturiscono dagli
elementi conoscitivi acquisiti nel corso dell'indagine. A quest'ultimo
riguardo, si anticipa che ampio spazio è dedicato alla questione del Po
e alle proposte concrete sul rilancio del più grande fiume italiano,
prima fra tutte quella della sua navigabilità. Non bisogna dimenticare,
infatti, che il Po, per bacino di utenza (circa 16 milioni di abitanti)
e per estensione territoriale, oltre a essere il più grande fiume
italiano, rappresenta una grande risorsa da valorizzare per lo sviluppo
economico e sociale dell'intero Paese, anche alla luce delle recenti
iniziative assunte dagli enti territoriali competenti alla sua gestione.
2. Il quadro giuridico esistente, tra riforme da attuare e
questioni aperte.
La normativa fondamentale in materia di opere idrauliche è contenuta
nella legge n. 183 del 1989, alla quale risale la fondamentale
intuizione della creazione del «bacino idrografico» quale unità
territoriale di riferimento per l'azione di pianificazione e
programmazione per l'intero settore della difesa del suolo e del
dissesto idrogeologico. Tale legge stabilisce, infatti, che il
territorio nazionale sia suddiviso in bacini idrografici di rilievo
nazionale, interregionale e regionale, prevedendo l'istituzione di
autorità di bacino nei bacini di rilievo nazionale. In particolare, per
bacino idrografico si intende «il territorio dal quale le acque pluviali
o di fusione delle nevi e dei ghiacciai, defluendo in superficie, si
raccolgono in un determinato corso d'acqua direttamente o a mezzo di
affluenti, nonché il territorio che può essere allagato dalle acque del
medesimo corso d'acqua, ivi compresi i suoi rami terminali con le foci
in mare ed il litorale marittimo prospiciente». Per ciascun bacino è
prevista l'adozione di un piano di bacino per la pianificazione e la
programmazione delle azioni e delle norme d'uso finalizzate alla
conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo e per la
corretta utilizzazione delle acque, sulla base delle caratteristiche
fisiche ed ambientali del territorio interessato. I piani devono
prevedere: la realizzazione di attività, tra le quali rientrano quelle
strettamente collegate al «controllo» dei corsi d'acqua; la
sistemazione, la conservazione ed il recupero del suolo nei bacini
idrografici, con interventi idrogeologici, idraulici,
idraulico-forestali, idraulico-agrari, silvo-pastorali, di forestazione
e di bonifica; la difesa, la sistemazione e la regolazione dei corsi
d'acqua, dei rami terminali dei fiumi e delle loro foci nel mare, nonché
delle zone umide; la moderazione delle piene, anche mediante serbatoi di
invaso, vasche di laminazione, casse di espansione, scaricatori,
scolmatori, diversivi o altro, per la difesa dalle inondazioni e dagli
allagamenti; la disciplina delle attività estrattive, al fine di
prevenire il dissesto del territorio, inclusi erosione ed abbassamento
degli alvei e delle coste; il contenimento dei fenomeni di subsidenza
dei suoli e di risalita delle acque marine lungo i fiumi e nelle falde
idriche, anche mediante operazioni di ristabilimento delle preesistenti
condizioni di equilibrio e delle falde sotterranee; la protezione delle
coste e degli abitati dall'invasione e dall'erosione delle acque marine
ed il ripascimento degli arenili, anche mediante opere di ricostituzione
dei cordoni dunosi; lo svolgimento funzionale dei servizi di polizia
idraulica, di navigazione interna, di piena e di pronto intervento
idraulico, nonché della gestione degli impianti; il riordino del vincolo
idrogeologico.
Alla luce del suo contenuto, la legge n. 183, certamente da considerare
una ampia e organica legge di riforma, ha goduto - sin dalla sua
emanazione - di una sostanziale condivisione da parte degli operatori
del settore, avendo l'effetto, in particolare, di mettere a disposizione
delle autorità di bacino poteri incisivi e strumenti di intervento
adeguati alla complessità del quadro da governare. Tuttavia, come è
stato possibile registrare nel corso dell'indagine conoscitiva, la legge
n. 183 del 1989 ha incontrato (e tuttora incontra) significative
difficoltà attuative.
Tale dato è, in via preliminare, da collegare alle difficoltà derivanti
da un farraginoso assetto delle competenze, non solo legislative, ma
soprattutto amministrative, che fa sì che il sistema non sia ancora in
grado di superare sovrapposizioni e oggettivi conflitti. Ciò appare
dovuto in massima parte alla molteplicità di organi, strutture ed enti
che - sulla base della legislazione vigente - operano sullo stesso
territorio, dando vita, talvolta, addirittura a competenze simili o
analoghe che fanno capo a differenti strutture della stessa
amministrazione centrale dello Stato. Va, infatti, ricordato che,
soprattutto nella scorsa legislatura, l'intero settore della tutela del
territorio e della gestione delle risorse idriche è stato sottoposto a
rilevanti modifiche organizzative, che hanno contribuito a ridefinire il
quadro normativo e applicativo.
In particolare, il decreto legislativo n. 112 del 1998 (cosiddetta
«riforma Bassanini») è intervenuto sul complesso della materia, creando
- in primo luogo - una marcata interconnessione fra la normativa della
difesa del suolo e quella del servizio idrico, con ciò legando tra di
loro la legge n. 183 del 1989 e la legge n. 36 del 1994 (cosiddetta
«legge Galli»). In questo contesto, il decreto legislativo n. 112 ha
sostanzialmente riservato allo Stato compiti di rilievo nazionale, che
tuttavia appaiono di carattere generale e astratto, incidendo sulla
definizione di criteri e metodi, nonché sulla individuazione di
standard. Esso ha, inoltre, attribuito allo Stato la funzione di
programmazione e finanziamento degli interventi di difesa del suolo,
confermando una imprescindibile funzione statale di programmazione
unitaria. L'opzione del legislatore si è, dunque, indirizzata verso un
«modello cooperativo» nei rapporti tra Stato e regioni, alle quali sono
state conferite tutte le principali funzioni in materia, che - tuttavia
- debbono essere esercitate in modo da garantire l'unitaria
considerazione delle questioni afferenti ciascun bacino idrografico. Le
funzioni trasferite a regioni ed enti locali investono, tra l'altro, la
manutenzione e polizia idraulica. Funzioni importanti in materia di
controllo dei corsi d'acqua sono esercitate, altresì, ai sensi
dell'articolo 91 del citato decreto legislativo n. 112 del 1998 dal RID
(Registro italiano dighe), che provvede, ai fini della tutela della
pubblica incolumità, all'approvazione tecnica dei progetti ed alla
vigilanza sulla costruzione e sulle operazioni di controllo spettanti ai
concessionari sulle dighe.
Al già complesso quadro normativo richiamato si aggiunge poi il
decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, contenente misure urgenti per la
prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da
disastri franosi nella regione Campania. In particolare, il comma 1
dell'articolo 1 ha previsto che le autorità di bacino di rilievo
nazionale e interregionale e le regioni per i restanti bacini, adottino,
ove non si sia già provveduto, piani stralcio di bacino per l'assetto
idrogeologico, che contengano in particolare l'individuazione delle aree
a rischio idrogeologico e la perimetrazione delle aree da sottoporre a
misure di salvaguardia, nonché le misure medesime. Il comma 1-bis
dell'articolo 1 ha disposto invece che le autorità di bacino di rilievo
nazionale e interregionale e le regioni per i restanti bacini, in deroga
alle procedure della legge 18 maggio 1989, n. 183, approvino piani
straordinari diretti a rimuovere le situazioni a rischio più alto,
redatti anche sulla base delle proposte delle regioni e degli enti
locali. Il decreto-legge n. 279 del 2000, inoltre, ha posto ulteriori
norme riguardanti i piani stralcio di cui al decreto-legge n. 180 e
norme straordinarie in materia di polizia idraulica.
La riforma del Titolo V, invece, non ha recato direttamente ed
esplicitamente modifiche al quadro costituzionale delle competenze in
materia, anche se questo non rappresenta una garanzia di continuità, e
solo le tormentate fasi della attuazione in via giurisprudenziale della
riforma costituzionale del 2001 potranno dire in che misura la Corte
costituzionale non ritenga innovato il riparto di competenze legislative
anche in questo importante settore di intervento. Basti ricordare le
vicende del condono edilizio per richiamare un caso a tutti noto - e non
privo di effetti pratici rilevanti - di rivendicazione da parte delle
regioni di nuove competenze legislative, non indicate espressamente dal
Titolo V ma ricavabili «implicitamente» dal nuovo quadro costituzionale
e di riconoscimento della fondatezza di tali rivendicazioni da parte
della Corte costituzionale.
Il quadro normativo complessivo rimane, pertanto, instabile e ciò non
aiuta chi opera nel settore e deve intervenire, talvolta, con
tempestività in situazioni di prevenzione o di particolare emergenza.
Tuttavia, una ipotesi di ridefinizione complessiva della materia e di
possibile omogeneizzazione della legislazione è rappresentata dalla
direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23
ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in
materia di acque e che non è ancora stata attuata nell'ordinamento
italiano. Si tratta di una direttiva comunitaria di rilevante
importanza, dalla cui attuazione nell'ordinamento interno - a giudizio
di molti e autorevoli soggetti intervenuti nel corso dell'indagine
conoscitiva, che ne sollecitano il recepimento - potrebbe discendere un
efficace riordino della complessiva materia.
Tre sono le principali novità introdotte dalla direttiva 60/2000/CE. In
primo luogo, le disposizioni relative alla raccolta di una vasta mole di
dati omogenei e standardizzati sull'intero sistema dei bacini
idrografici europei che saranno poi gestiti ed analizzati all'interno di
un Sistema Informativo Geografico: la direttiva fornisce, infatti, la
base normativa dell'iniziativa INSPIRE (sistema unico di raccolta
dell'informazione geografica per la predisposizione, l'attuazione, il
monitoraggio e la valutazione delle politiche comunitarie), destinato a
diventare il principale riferimento a livello continentale per la
raccolta di informazioni geografiche, e quindi supporto imprescindibile
di tutte le politiche territoriali.
Il secondo elemento di novità è rappresentato dalla tendenza,
chiaramente evidenziata dalla direttiva, a trattare unitariamente le
problematiche relative al governo delle acque e quelle relative alla
difesa del suolo. A tale riguardo, va ricordato che tradizionalmente i
due ambiti vengono considerati separatamente. Tale separazione riguarda
prima di tutto il livello normativo: per l'Italia basti pensare ai due
differenti filoni riferibili - rispettivamente - alla legge n. 183 del
1989 e al decreto legislativo n. 152 del 1999. Ma la separazione si
riproduce anche sul piano amministrativo e tecnico-scientifico: agli
ingegneri civili ed ai geologi è affidato prevalentemente il compito
della difesa del suolo (con riferimento tradizionale presso il Ministero
dei Lavori Pubblici), ai chimici ed ai biologi l'aspetto della tutela
delle acque. La direttiva 60/2000/CE - pur prevalentemente finalizzata
alla tutela dei corpi idrici dall'inquinamento - supera tuttavia questa
separazione, in quanto fra i suoi scopi indica esplicitamente anche la
mitigazione degli effetti delle inondazioni e della siccità (articolo 3)
e soprattutto in quanto assegna le funzioni di tutela della qualità
delle acque ad autorità competenti per l'intero bacino.
Il terzo elemento di novità consiste nell'introduzione del nuovo
concetto di «distretto idrografico», definito come «area di terra e di
mare, costituita da uno o più bacini idrografici limitrofi e dalle
rispettive acque sotterranee e costiere», facendone la principale unità
per la gestione dei bacini idrografici, in quanto gli Stati membri
devono individuare i singoli bacini idrografici presenti nel loro
territorio e assegnarli, ai fini della attuazione della direttiva
stessa, a singoli distretti idrografici. La stessa direttiva prevede poi
che gli Stati membri individuino un'autorità competente per ciascun
distretto. Entro quattro anni dall'entrata in vigore della direttiva,
gli Stati membri provvedono affinché, per ciascun distretto idrografico,
siano effettuati l'analisi delle caratteristiche del distretto, l'esame
dell'impatto delle attività umane sulle acque e l'analisi economica
dell'utilizzo idrico e si compili un registro delle aree alle quali è
stata attribuita una protezione speciale. Inoltre, entro nove anni
dall'entrata in vigore della direttiva, per ciascun distretto
idrografico devono essere predisposti un piano di gestione e un
programma operativo che tenga conto dei risultati delle analisi e degli
studi.
Le misure previste nel piano di gestione del distretto idrografico sono
destinate a: prevenire il deterioramento, migliorare e ripristinare le
condizioni delle acque superficiali, ottenere un buono stato chimico ed
ecologico di esse e ridurre l'inquinamento dovuto agli scarichi e alle
emissioni di sostanze pericolose; proteggere, migliorare e ripristinare
le condizioni delle acque sotterranee, prevenirne l'inquinamento e il
deterioramento e garantire l'equilibrio fra l'estrazione e il rinnovo,
preservare le zone protette. Tali obiettivi devono essere conseguiti
entro quindici anni dall'entrata in vigore della direttiva, data che può
essere però rinviata o resa meno vincolante, fermo restando il rispetto
delle condizioni stabilite dalla direttiva stessa.
È evidente come l'attuazione della direttiva 60/2000/CE possa costituire
un'occasione importante per un riordino normativo complessivo del
sistema italiano, che ne valorizzi i punti di forza - fra i quali, in
primo luogo, l'esperienza già acquisita in materia di gestione unitaria
della pianificazione di bacino, realizzata in Italia prima che in molti
altri paesi europei - e superi le incoerenze e le contraddizioni ancora
presenti, alla cui individuazione questa indagine ha voluto contribuire.
3. Principali elementi emersi nel corso dell'indagine conoscitiva.
Preso atto del complesso quadro normativo, occorre preliminarmente
osservare che nel corso dell'indagine sono emersi numerosi spunti di
riflessione ed elementi di conoscenza, che hanno fornito alla
Commissione un significativo quadro d'insieme delle problematiche
esistenti. Nel rinviare, per il dettaglio, ai resoconti delle audizioni
effettuate, si riportano di seguito le più importanti questioni
analizzate.
Una delle questioni principali oggetto dell'indagine conoscitiva ha
riguardato l'assetto delle competenze in materia di programmazione e
gestione delle opere idrauliche. Come rilevato nel paragrafo precedente,
il quadro normativo vigente è alquanto articolato. Su tale questione i
soggetti auditi hanno espresso due differenti posizioni. Da un lato, è
stata rappresentata una forte esigenza di riordino della disciplina
esistente; dall'altro, è stata richiamata l'opportunità di fare
applicare le norme vigenti, richiamando i soggetti competenti
all'esercizio delle proprie funzioni amministrative.
La maggior parte degli auditi ha segnalato una situazione di
sovrapposizione burocratica dei soggetti e di parcellizzazione delle
responsabilità, a livello centrale e locale, che talvolta non consente
di comprendere chiaramente a quali soggetti sono attribuite le
competenze medesime. Il succedersi degli interventi normativi ha
originato un meccanismo complesso e stratificato di soggetti, funzioni e
attività non sempre in grado di garantire un'efficace e sistematica
azione di tutela e gestione delle opere e dei corsi d'acqua. Nel
trasferimento delle funzioni dallo Stato alle regioni in materia di
gestione delle opere idrauliche si sono registrate talune disomogeneità.
È il caso, ad esempio, degli uffici del servizio idrografico e
mareografico nazionale, che sono stati trasferiti alle ARPA o a vari
assessorati regionali ovvero in altri casi alla Protezione civile di
determinate regioni. Tale situazione, com'è stato evidenziato dai
rappresentanti dell'APAT, rende difficoltosa la costituzione di un
sistema informativo dei dati idrografici, mareografici e meteorologici,
che è strumentale alla redazione dei piani d'ambito territoriale, come
previsto dalla legge n. 36 del 1994, dei piani di tutela delle acque, di
cui al decreto legislativo n. 152 del 1999, e dei piani di gestione dei
distretti idrografici previsti dalla direttiva comunitaria 2000/60/CE.
Analoghe difficoltà si incontrano nello svolgimento di un monitoraggio
qualitativo e quantitativo delle acque al fine di valutare il rischio
derivante eventualmente da attività antropiche che spesso si svolgono in
aree vulnerabili al rischio idraulico.
Il trasferimento delle competenze in materia idraulica alle regioni ha
fatto sì che, in taluni casi, le regioni subdelegassero tali funzioni a
livello locale, determinando così un'ulteriore frammentazione delle
competenze. In altri casi, peraltro, le funzioni in materia sono state
delegate ad enti attuatori a livello locale, privi delle necessarie
professionalità e capacità progettuali. I rappresentanti dell'Autorità
di bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno hanno segnalato, ad
esempio, che la Regione Campania ha delegato alle province le competenze
in materia idraulica, senza assegnare a queste ultime il necessario
personale e senza trasferire alcuna risorsa finanziaria: un sistema di
delega assolutamente criticabile.
Nella prospettiva di riordino della normativa esistente, inoltre,
adeguato spazio dovrebbe essere dedicato alla revisione delle procedure
per l'approvazione dei piani e dei programmi, che risultano molto
farraginose e lunghe. La semplificazione delle procedure assicurerebbe
la cooperazione fra i soggetti istituzionalmente competenti, in
particolare di quelli che sono chiamati a operare nell'ambito
territoriale del bacino: lo Stato, le regioni, gli enti locali e i
consorzi di bonifica. A questo proposito, nello specifico, è emersa la
necessità di rivedere la composizione dei comitati di bacino, prevedendo
la partecipazione in essi di tutti i soggetti ai quali la legge n. 183
del 1989 ha affidato competenze in materia di difesa del suolo. In
particolare, è stata rilevata l'opportunità di assicurare la
partecipazione dei consorzi di bonifica nei comitati tecnici in tutte le
realtà regionali, cosa che al momento non è codificata.
Come già anticipato in precedenza, accanto all'esigenza di riordino del
quadro normativo alcuni soggetti auditi hanno rilevato che in realtà il
quadro storico legislativo non risulterebbe farraginoso, ma
sostanzialmente disatteso. Sarebbe sufficiente, quindi, fare applicare
le normative vigenti facendo in modo che ciascuna delle autorità
eserciti i propri compiti in coordinamento con gli altri soggetti
interessati. In particolare, nel corso dell'audizione dei rappresentanti
del Dipartimento della protezione civile, è stato rilevato che il quadro
normativo delle competenze nella gestione delle opere idrauliche,
ancorché complesso, è chiaro in quanto si può agevolmente identificare
la struttura delle autorità e dei soggetti preposti all'attuazione degli
interventi. Sarebbe quindi necessario richiamare i soggetti alle proprie
responsabilità e garantire nel contempo un coordinamento delle
specifiche competenze sulla scorta di quanto viene stabilito di volta in
volta nelle ordinanze di protezione civile in materia di emergenza
idrica.
Che si parli di riordino del quadro normativo o di mantenimento della
disciplina vigente, si può comunque rilevare che l'esigenza di maggiore
coordinamento e integrazione tra i soggetti preposti ai vari livelli è
stata rappresentata quasi unanimemente nel corso dell'indagine.
D'altronde, un maggiore coordinamento garantirebbe la partecipazione di
tutti i soggetti interessati sulla base dell'approccio partecipativo
delle popolazioni locali alle scelte che riguardano il territorio. Tale
approccio non può essere disatteso nell'attuale sistema delle autonomie,
anche alla luce di quanto raccomandato dalla Corte costituzionale nelle
pronunce in questa materia.
In alcuni casi, sono state prospettate soluzioni concrete di particolare
interesse per agevolare il coordinamento e l'integrazione delle
attività. In particolare, è stata segnalata l'opportunità che il
Registro italiano dighe (RID) faccia parte del consiglio tecnico delle
autorità di bacino. Tale organo, infatti, può offrire un importante
contributo dal punto di vista tecnico, stanti le sue funzioni di
sorveglianza e di controllo delle dighe e dei progetti relativi alle
dighe sia in esercizio, sia in fase di costruzione. È stato, inoltre,
segnalato che, nel caso dei bacini interregionali o bacini di interesse
nazionale, non è stato istituito un apposito ente che coordini la
gestione operativa delle piene, con esclusione del bacino del fiume Po.
L'Associazione nazionale dei comuni (ANCI) ha, inoltre, richiesto
l'attribuzione ai comuni delle relative competenze in materia di
manutenzione dei fossi, che rivestono notevole importanza nel sistema
idrico in quanto generalmente alimentano i fiumi attraverso l'acqua
piovana in essi raccolta. Tale competenza, che è attualmente esercitata
dai consorzi di bonifica, dovrebbe essere attribuita direttamente ai
comuni quantomeno nelle zone urbanizzate dove spesso rappresentano un
problema non solo idrico, ma anche di carattere urbanistico.
Più in generale, si rileva che la parcellizzazione di responsabilità
ovvero l'inattività degli organismi previsti dalla legislazione vigente
hanno contribuito a determinare significativi ritardi nell'attuazione
della legge n. 183 del 1989. Nel corso di alcune audizioni, è stato
evidenziato che la classificazione dei bacini in nazionali,
interregionali e regionali, prevista dalla medesima legge, ha
determinato una difficile situazione. La divisione del Paese in zone in
cui le competenze in materia sono sufficientemente precisate ed altre in
cui l'attuazione del modello è di fatto demandata a successive scelte e
decisioni future ha provocato un tardivo recepimento dell'impianto
normativo della legge, che è stato addirittura decennale nel
Mezzogiorno. Nel corso dell'audizione dell'Associazione nazionale
bonifiche, irrigazioni e miglioramenti fondiari (ANBI) è stata rilevata
l'opportunità di creare un'unica Autorità di bacino anche per i bacini
interregionali, come per quelli nazionali, al fine di superare i
problemi relativi alla difficoltà di raggiungere le intese tra le
singole regioni.
Quanto all'esigenza di un maggiore coordinamento tra i soggetti
competenti, è stato inoltre ricordato che già la Commissione De Marchi
nel 1970 aveva sottolineato l'opportunità di considerare unitariamente
il bacino idrografico non solamente dal punto di vista concettuale, ma
anche dal punto di vista operativo. La legge n. 183 del 1989 ha
introdotto una nuova nozione di difesa del suolo e ha riconosciuto il
bacino idrografico quale ambito territoriale di riferimento. Dalla
maggior parte degli auditi è stata raccomandata l'opportunità di
mantenere il riferimento al bacino idrografico in quanto tale concetto è
di estrema rilevanza ai fini della pianificazione e della programmazione
degli interventi. Tale considerazione assume un'importanza fondamentale
anche nella prospettiva del recepimento della direttiva comunitaria
2000/60/CE, che è stato sollecitato ripetutamente nel corso
dell'indagine. Il distretto idrografico previsto dalla normativa
comunitaria consentirebbe la creazione di un'unica cabina di regia,
soluzione ottimale anche per la gestione delle risorse finanziarie.
Molte volte, infatti, gli Accordi di programma quadro (APQ) tra Stato e
regioni sono stati conclusi «scavalcando» la programmazione delle
autorità di bacino e dirottando ingenti risorse finanziarie su
interventi non definiti prioritari in base alla programmazione ex legge
n. 183 del 1989.
La situazione precedentemente evidenziata si ripercuote negativamente,
peraltro, sulla programmazione delle opere idrauliche e sulla
manutenzione dei corsi d'acqua. Nel corso dell'indagine conoscitiva è
stata enfatizzata tale difficoltà. Come già accennato in premessa, in
Italia l'intervento pubblico si svolge in una logica emergenziale,
successivamente al verificarsi di eventi calamitosi, trascurando i
necessari interventi preventivi. Notevoli carenze si registrano,
inoltre, nella pianificazione ordinaria degli interventi. Dall'indagine
conoscitiva emerge un'oggettiva esigenza di riportare gli interventi a
una programmazione ordinaria, in quanto manca una continuità degli
interventi medesimi. In alcune regioni, il sistema di emergenze e dei
commissariati straordinari ha di fatto degenerato la condizione ordinata
di programmazione e pianificazione, contraddicendo la stessa logica che
ne aveva giustificato la nascita. L'insufficiente coordinamento tra i
soggetti istituzionalmente preposti rende, altresì, difficoltosa la
pianificazione ordinaria delle opere.
Dall'indagine è emerso che l'attività di manutenzione dei corsi d'acqua
deve essere uno degli elementi sui quali si articola la pianificazione.
È stata evidenziata la difficoltà di programmare la manutenzione dei
corsi d'acqua ed è stato segnalato che solo poche autorità di bacino
hanno promosso un piano stralcio sulla gestione dei sedimenti fluviali,
nonostante questo sia un problema centrale per la difesa idraulica e per
altri aspetti collaterali, quali la difesa della costa. In un paese come
l'Italia la manutenzione del territorio è necessaria per la sicurezza. I
rappresentanti del Dipartimento della protezione civile hanno rilevato
la necessità di assicurare la manutenzione dell'idrografia secondaria e
dei piccoli bacini. È stata inoltre evidenziata la necessità di
interventi di manutenzione sull'intero parco dighe nazionale il cui
livello di obsolescenza è elevato.
Per quanto riguarda la manutenzione dei corsi d'acqua, i consorzi di
bonifica sono chiamati a compiere interventi di manutenzione del sistema
idrografico in base alla normativa vigente. Al riguardo, i
rappresentanti dell'ANBI hanno precisato che già i consorzi affrontano
con i contributi dei propri associati la manutenzione ordinaria. Sarebbe
quindi necessaria una iniziativa nazionale importante, che preveda un
programma straordinario di manutenzione idraulica, che non può essere a
carico dei consorziati in quanto richiederebbe ingenti risorse e
investimenti.
È ovvio che gli interventi di pianificazione ordinaria e di manutenzione
necessitano di adeguate risorse finanziarie. Nel corso dell'indagine
conoscitiva è emerso che negli ultimi anni gli stanziamenti per la
difesa del suolo da parte dello Stato sono stati costantemente ridotti.
Le risorse finanziarie si sono concentrate su investimenti una tantum,
che vengono stanziati in occasione delle emergenze, piuttosto che sulla
programmazione ordinaria. L'Autorità di bacino del Po ha fatto presente
che la riduzione degli stanziamenti per la difesa del suolo è stata
determinata anche dal trasferimento dei canoni demaniali alle regioni,
in quanto non è stato indicato l'obbligo di reinvestire nella difesa del
suolo quanto introitato come canoni. In primo luogo, è stata segnalata
la necessità di applicare gli articoli 24 e 25 della legge n. 183 del
1989, laddove si stabilisce che ogni anno nella legge finanziaria sono
previsti stanziamenti per l'attuazione dei piani. I rappresentanti
dell'Agenzia interregionale per il fiume Po (AIPO) hanno, altresì, posto
la questione della modifica dell'articolo 7, comma 2, lettera c), del
decreto legislativo n. 112 del 1998, nella parte in cui si dispone che
le somme destinate alla gestione delle risorse del demanio idrico,
invece di essere restituite alla regione, sono sottoposte a
compensazione: si tratterebbe infatti di risorse stimate nell'ordine di
300 miliardi delle vecchie lire. L'AIPO, inoltre, ha posto un problema
concernente l'interpretazione autentica dell'articolo 4 del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri del 27 dicembre 2002, con il quale
si dispone il trasferimento all'Agenzia delle somme già attribuite al
Magistrato per il Po; attualmente in queste risorse non sono compresi i
fondi perenti, che invece dovrebbero essere inclusi nelle somme da
trasferire all'AIPO.
La Commissione ha, poi, approfondito la questione dell'assetto delle
competenze in materia di programmazione delle opere idrauliche, con
specifico riferimento all'arginatura e ai dragaggi dei fiumi. La
questione è stata reputata di fondamentale importanza, in quanto i
mancati interventi sistematici sul dragaggio dei fiumi e dei torrenti,
specie «a monte» dei primi, sembrerebbero uno degli elementi che
determinano la tracimazione ed esondazione delle acque. L'indagine ha
consentito di evidenziare elementi di particolare interesse in questo
ambito.
In primo luogo, sono state evidenziate le ragioni per le quali in Italia
non vengono più realizzati in maniera sistematica i dragaggi. Si tratta
di ragioni di tipo «amministrativo» e ragioni di tipo tecnico. Per
quanto concerne il primo aspetto, anche in questo caso l'assetto delle
competenze rappresenta un deterrente alla realizzazione dei dragaggi.
Nell'audizione del Magistrato alle acque di Venezia è stata segnalata
l'esistenza di conflitti di competenza dal punto vista urbanistico e
paesaggistico, che bloccherebbero l'attività estrattiva, in quanto
l'autorizzazione secondo i vincoli paesaggistici fungerebbe da limite
rilevante se non da vero e proprio blocco per tale tipo di attività.
Anche in questo caso, come già detto precedentemente, emerge la
necessità che le autorità si coordino per dragare preventivamente i
corsi d'acqua. A tale fine, si segnala che l'APAT è stata incaricata dal
Ministero dell'Ambiente di presentare una proposta di normativa tecnica
secondaria, in base all'articolo 35 della legge n. 152 del 1999, per
fornire le linee guida a cui devono attenersi le regioni che hanno
acquisito la competenza autorizzativa.
Il dragaggio sistematico può contribuire ad aumentare il livello di
tutela dei corsi d'acqua e più in generale la sicurezza. Se si scaricano
periodicamente grandi quantità di inerti nei corsi d'acqua il rischio è
quello di un eccessivo innalzamento degli argini. Il dragaggio però non
sempre è la soluzione ottimale. Dal punto di vista tecnico, è stato
evidenziato che i dragaggi sono importanti, ma in certi casi possono
essere pericolosi, in quanto realizzati in modo non corretto. Quando si
effettuano escavazioni in alveo si determinano effetti difficilmente
valutabili, in quanto tali interventi possono propagarsi in maniera
difficilmente verificabile. Dall'indagine è quindi emerso che qualsiasi
intervento di asportazione di materiale dagli alvei deve essere
attentamente ponderato in relazione ad opportuni studi sul trasporto
solido del fiume e deve essere regolato da piani capaci di tenere conto
dell'ecologia, dell'idrologia e della geomorfologia fluviale. È
importante effettuare interventi di asportazione di materiale
sovralluvionato, ma occorre farlo in situazioni in cui il rischio è
effettivamente comprovato.
C'è poi il problema delle asportazioni abusive di materiali e delle
difficoltà di controllare tale fenomeno di illegalità diffusa, come
dimostra il numero di inchieste in corso presso diverse procure. A
questo proposito, l'APAT ha suggerito di svolgere una valutazione
attenta degli oneri di concessione sui dragaggi, che potrebbe consentire
un utile supporto ai fini dell'attività di prevenzione.
La questione della manutenzione dei corsi d'acqua è estremamente
complessa e le diverse situazioni vanno ponderate e valutate caso per
caso. Da un lato, è stato rilevato che la maggior parte dei piccoli
comuni italiani ha «tombato» il fondovalle per ricavare spazi da adibire
a parcheggi o ad altre strutture senza dragare il fondovalle stesso, il
che può provocare danni a persone e cose. In questo caso, quindi, il
dragaggio sarebbe fondamentale. Dall'altro, è stato evidenziato che in
molti casi l'eccessiva asportazione di materiali ha contribuito a
provocare fenomeni alluvionali. L'audizione dei rappresentanti delle
regioni ha consentito di acquisire importanti elementi di conoscenza. In
particolare, i rappresentanti della regione Piemonte hanno evidenziato
che, a seguito dei fenomeni alluvionali occorsi in Piemonte nel 1994 e
nel 2000, sono state individuate nel piano di assetto idrogeologico
(PAI) le modalità con le quali identificare i siti per le casse di
laminazione, con utili riflessi sull'asportazione regolamentata di
materiali usati per la costruzione di importanti opere pubbliche (ad
esempio, TAV). Da quanto detto sopra emerge che la manutenzione
idraulica non può quindi basarsi solo sull'asportazione dei materiali.
Tecnicamente un'altra modalità di mantenimento della libertà del corso
d'acqua di divagare è anche quella della rilocalizzazione. Si sta,
altresì, studiando la possibilità di realizzare opere di rinaturazione,
cioè di prelievo degli inerti per consentire le divagazioni dei fiumi.
Un altro importante elemento emerso nel corso dell'indagine riguarda il
riutilizzo del materiale inerte prelevato dagli alvei. A questo
proposito, l'articolo 4, comma 10-bis del decreto-legge n. 576
del 1996 ha introdotto il concetto del recupero dei materiali litoidi
trascinati dalle piene dei fiumi. Trattandosi di una normativa
straordinaria di emergenza, occorrerebbe inserire questo concetto nella
programmazione ordinaria con riferimento a quei tratti dei corsi d'acqua
nei quali vi è accumulo di materiali, che possono consistere in ghiaia,
sabbie e simili. I rappresentanti della regione Piemonte hanno rilevato
che la disciplina contenuta nell'articolo 4, comma 10-bis del
decreto-legge n. 576 del 1996 rappresenta una delle opportunità sulle
quali impostare un piano di manutenzione. Il principio della
compensazione dell'onere per la realizzazione di opere idrauliche lungo
i corsi d'acqua con il valore del materiale estratto riutilizzabile
potrebbe essere una modalità da approfondire. È stata, altresì, rilevata
l'opportunità di rivedere il sistema delle tariffe relativamente ai
valori dei materiali estraibili, al fine di rendere più appetibile il
materiale che in alcune zone nessuno vuole portare via a causa dei bassi
costi e dello scarso valore di riutilizzo del materiale medesimo. Il
dragaggio dei torrenti, infatti, risulterebbe spesso scoraggiato anche
dalla grossolanità e povertà di impiego del materiale da asportare. In
tale contesto, l'ANCE ha ricordato che i materiali possono essere
recuperati per la messa in sicurezza degli argini, degli alvei, di corsi
d'acqua in genere, sia per essere riutilizzati in altri settori;
tuttavia per tali finalità i materiali devono avere e conservare un
valore economico. Per agevolare il riutilizzo di questo materiale
sarebbe inoltre necessario garantire una normativa uniforme in tutto il
territorio nazionale. Attualmente, infatti, esistono notevoli disparità
tra una regione e l'altra. La regione Piemonte, ad esempio, considera
questi materiali come materiali di tipo estrattivo, mentre la regione
Veneto assoggetta il materiale da dragaggio alla normativa per i
rifiuti, quindi al decreto legislativo n. 22 del 1997 (cosiddetto
«decreto Ronchi»). C'è quindi il problema di considerare questi
materiali in maniera unitaria, facendoli rientrare non solo nei lavori
di manutenzione idraulica, ma anche come lavori che rientrano nel piano
della attività estrattive, come già emerso nell'audizione dell'APAT. Il
recupero dei materiali potrebbe avere effetti in termini di minore
impatto ambientale visto che inibirebbe l'apertura di nuove cave, nonché
un minore sfruttamento delle cave esistenti.
Da ultimo, è stata approfondita la questione del rilancio del Po alla
quale è dedicato un intero paragrafo di questo documento. La
valorizzazione del più grande fiume italiano, infatti, è questione che
ha valenza nazionale. Qui è sufficiente ricordare che anche per il Po
sono emersi taluni elementi precedentemente evidenziati. È stato
segnalato, infatti, che l'Autorità di bacino del Po non adotta schemi
programmatici per mancanza di finanziamenti specifici ad esso destinati.
Anche nel caso del Po è stata segnalata l'importanza di realizzare i
dragaggi, a patto che vengano valutati con estrema attenzione, stante
l'approfondimento dell'alveo centrale di magra e il contestuale
innalzamento dei terreni golenali. La fattibilità di questi prelievi
dovrebbe comunque essere considerata proprio nella prospettiva di
ricostituire la navigabilità del Po, come si dirà più estesamente
nell'ultimo paragrafo. A tale proposito, sono state espresse talune
perplessità dalle associazioni ambientaliste, che hanno raccomandato
comunque di valutare la compatibilità della navigabilità commerciale del
fiume con gli obiettivi di piano, enfatizzando piuttosto la preferenza
per lo sviluppo del turismo fluviale. Riguardo al Po, un altro elemento
di rilevante importanza emerso nel corso dell'indagine ha riguardato
l'opportunità di considerare il Po come un'infrastruttura, applicando ad
esso la disciplina recata dalla legge obiettivo e valutandola anche alla
luce dell'apporto che la sua navigabilità potrebbe offrire al risparmio
energetico in vista dell'attuazione del Protocollo di Kyoto.
4. I sopralluoghi effettuati.
Come ricordato in premessa, delegazioni della Commissione hanno
effettuato due sopralluoghi presso corsi d'acqua di rilievo nazionale,
che hanno rappresentato una importante occasione di analisi e di studio
delle problematiche esistenti. In questo paragrafo, si intende pertanto
fornire una breve sintesi delle missioni svolte, rinviando al paragrafo
conclusivo l'elaborazione di specifiche proposte derivanti dalle
questioni emerse nel corso delle missioni medesime.
4.1. Missione di studio presso i fiumi Garigliano e Volturno.
La missione di studio presso l'Autorità di bacino dei fiumi
Liri-Garigliano e Volturno ha evidenziato una situazione di particolare
interesse, sia dal punto di vista della complessità dei problemi
esistenti, sia da quello delle realtà organizzative.
Nel corso della missione, la delegazione della Commissione ha, in primo
luogo, effettuato un incontro presso la sede della stessa Autorità di
bacino, verificando l'impegnativo lavoro di programmazione,
pianificazione e monitoraggio posto in essere da tale ente, il cui
ambito d'azione interessa diverse regioni, per una superficie di circa
12.000 Kmq.
Successivamente, è stato realizzato un sopralluogo presso l'area del
Basso Volturno (comune di Castel Volturno), interessata da fenomeni di
rischio idraulico e degrado ambientale, con particolare riferimento alla
difficile situazione urbanistica che caratterizza l'area stessa, nella
quale, a ridosso della foce del fiume, si è creata nel corso degli anni
un'espansione urbanistica che mette in condizioni di estremo rischio le
popolazioni residenti. Nella stessa area, peraltro, è stata rilevata
l'assoluta necessità di procedere alle indispensabili azioni di
dragaggio nella zona costiera, ossia in quella terminale del fiume,
laddove estesi banchi di sabbia impediscono il normale deflusso delle
acque verso il mare. In questo caso, peraltro, si pongono anche problemi
di copertura finanziaria dei relativi interventi.
La delegazione ha, poi, effettuato una visita al comprensorio Sannio
Alifano, con l'obiettivo di affrontare le problematiche del
trasferimento delle risorse idriche. In tale ambito, è stato realizzato
un sopralluogo presso la «traversa» sul fiume Volturno che, attraverso
una imponente opera di ingegneria idraulica gestita tramite il locale
Consorzio di bonifica, consente - in particolare - di conferire alle
zone interessate una consistente quantità di risorse idriche per uso
irriguo.
La missione si è, infine, conclusa con la visita presso il comune di
Cervinara, interessato da elevato rischio di carattere idrogeologico, a
seguito degli eventi calamitosi verificatisi nel dicembre 1999. In tale
occasione, la delegazione ha potuto registrare, in particolare, il forte
interesse dell'amministrazione locale a riassumere le proprie competenze
nel settore, anche attraverso l'interruzione del regime commissariale
tuttora vigente, del quale si è rilevata con preoccupazione una certa
inerzia dopo i primi interventi di emergenza.
4.2. Missione di studio presso il fiume Po.
La missione nel bacino del Po si è articolata in una serie di
sopralluoghi e di incontri di approfondimento, nelle città di Milano,
Casale Monferrato, Piacenza, Cremona e Parma. L'Autorità di bacino e
l'Agenzia interregionale hanno organizzato e seguito le varie fasi della
missione, nelle quali la delegazione della VIII Commissione ha potuto
incontrare, non solo i rappresentanti politici delle regioni e delle
amministrazioni locali, ma anche il personale tecnico direttamente
coinvolto nelle opere idrauliche, nonché i rappresentanti delle
popolazioni colpite dalle alluvioni del 1994 e del 2000.
Ai componenti della Commissione è stato - in primo luogo - illustrato il
sistema idraulico di difesa della città di Milano che, unitamente al
complesso di opere per la difesa della media e bassa pianura padana,
rappresenta il principale obiettivo per la sicurezza dell'intero bacino
del Po. Il completamento delle opere già avviate nell'area milanese, e
in particolare la creazione di quattro nuove casse di espansione,
richiede risorse finanziarie pari a 50/70 milioni di euro, per le quali
non vi è - al momento - certezza di copertura, anche per l'insufficienza
dei fondi ex legge n. 183, che dal 2003 registrano una netta
diminuzione.
A Casale Monferrato sono stati esaminati sia gli interventi di monte e
di valle per la difesa dei territori di una delle aree più critiche
dell'intero bacino, sia i problemi connessi alla definizione - in sede
di programmazione di bacino - di aree di laminazione, destinate ad
essere invase dalle acque, e per i cui indennizzi occorrerà trovare
forme giuridiche adeguate. Il bilancio degli interventi in questa area
del Po è sembrato, comunque, positivo, in quanto ancora nel 2000 non
c'era alcun progetto di messa in sicurezza, mentre oggi - oltre ai
progetti - possono registrarsi numerosi interventi già realizzati, fra i
quali il più impegnativo è stato l'allungamento del ponte di Casale
Monferrato.
A Piacenza la delegazione parlamentare è stata messa al corrente di una
iniziativa di cooperazione e raccordo interistituzionale realizzata di
recente con la stipula (maggio 2005) del «Protocollo d'intesa per la
tutela e la valorizzazione del territorio e la promozione della
sicurezza della popolazione della valle del Po». Gli impegni
sottoscritti dai rappresentanti delle 13 province limitrofe e
dall'Autorità di bacino mirano ad un coordinamento di tutte le
iniziative progettuali all'interno di un quadro programmatico unitario e
quindi al superamento dell'attuale frammentazione di competenze. Le
finalità del citato Protocollo, infatti, consistono nel costruire un
governo unitario del bacino, mitigare il rischio di dissesto,
valorizzare il territorio e le fasce fluviali, proteggere le acque e
sostenere lo sviluppo locale. Per raggiungere tali obiettivi, le parti
firmatarie si impegnano a porre in essere un programma comune di azioni,
nel cui ambito rientrano - tra le altre - l'iniziativa di migliorare le
condizioni di sicurezza del fiume e di incentivare le attività di
manutenzione, nonché quella di contribuire alla promozione del turismo
fluviale, favorendo anche la navigazione turistica.
A Cremona è stata effettuata una visita al porto fluviale, che
rappresenta oggi lo snodo principale del sistema idroviario. Inoltre,
nel corso di un incontro con i principali rappresentanti delle
istituzioni locali, sono state approfondite varie problematiche tecniche
relative al governo del bacino, fra cui quelle connesse all'estrazione
di materiali litoidi. Infine, a Parma è stato effettuato un sopralluogo
sul cantiere della cassa di espansione sul torrente Parma, la cui
ultimazione rappresenterà la definitiva messa in sicurezza della città.
La visita si è conclusa nella sede centrale dell'Autorità di bacino,
storica sede del Magistrato, nei cui locali è oggi ospitata anche
l'Agenzia interregionale per il fiume Po.
5. Conclusioni.
L'indagine conoscitiva ha permesso di evidenziare, attraverso le
audizioni e i sopralluoghi effettuati, una serie di elementi di rilievo
riguardo ai problemi che interessano la gestione amministrativa delle
opere idrauliche e, più in generale, le politiche pubbliche per la
difesa del suolo. Tali elementi, unitamente alle relative soluzioni
ipotizzate, potrebbero peraltro essere tenuti in considerazione anche in
sede di attuazione delle disposizioni di delega contenute nella legge n.
308 del 2004 (cosiddetta «delega ambientale»), recante un'ampia e
dettagliata delega al Governo per il riordino della legislazione in
materia ambientale, che prevede tra l'altro la possibilità di procedere
ad una complessiva ed organica revisione del settore della difesa del
suolo, del dissesto idrogeologico e della gestione della risorse
idriche.
Di seguito si darà conto di alcune proposte di carattere generale
formulate a seguito dei principali elementi emersi nel corso
dell'indagine conoscitiva. Come anticipato in premessa, ampio spazio
sarà dedicato alla questione del rilancio del Po sulla base delle
informazioni acquisite.
5.1. Proposte di carattere generale.
Come diffusamente rilevato nel paragrafo 2, una prima proposta che
emerge dall'indagine è il tempestivo recepimento della direttiva
comunitaria 2000/60/CE. Tale direttiva, infatti, che riprende concetti
già contenuti nella legislazione vigente, offrirebbe una serie di
opportunità per il governo integrato delle acque. L'attuazione della
normativa comunitaria nel nostro Paese sarebbe, altresì, l'occasione per
un riordino dei numerosi interventi normativi che si sono succeduti nel
corso del tempo e che hanno contribuito a rendere poco chiaro il quadro
delle competenze. La normativa in questa materia potrebbe essere così
raccolta in un corpus unitario. Sarebbe, altresì, un'occasione
unica e irripetibile per una semplificazione e una razionalizzazione
delle procedure per l'approvazione dei piani.
Il recepimento della direttiva dovrebbe privilegiare:
a) la definizione di un quadro pianificatorio integrato e
coordinato;
b) il coinvolgimento nelle attività di pianificazione dei
soggetti chiamati alla realizzazione e alla successiva gestione delle
opere e degli interventi sul territorio;
c) un monitoraggio efficace e sistematico delle attività di
pianificazione.
La definizione di un quadro pianificatorio integrato e coordinato
dovrebbe consentire di programmare in maniera unitaria le esigenze dei
distretti idrografici, coinvolgendo tutti i soggetti che sono chiamati a
realizzare e gestire le opere dopo la fase di pianificazione. In tal
modo si risponderebbe adeguatamente alle esigenze di un maggiore
coordinamento e di una concertazione tra i soggetti interessati.
È poi necessario monitorare in maniera sistematica le attività di
pianificazione al fine di valutarne l'effettiva efficacia. La
pianificazione integrata e coordinata e il costante monitoraggio
dovrebbero riguardare, altresì, la gestione delle risorse finanziarie.
Il monitoraggio degli stanziamenti è tanto più necessario se si pensa
che attualmente non si dispone di informazioni sull'impiego dei
finanziamenti per la riduzione del rischio idrogeologico. È auspicabile
che maggiori risorse finanziarie vengano destinate alla pianificazione
ordinaria degli interventi. Un paese come l'Italia, per sua natura, è
soggetto periodicamente a emergenze, per cui non si può escludere che in
futuro siano stanziate risorse ad hoc su interventi straordinari
legati a determinate circostanze. È però necessario che maggiori
investimenti siano destinati a interventi ordinari a fini di
prevenzione.
Un punto fondamentale emerso dall'indagine è che la manutenzione dei
corsi d'acqua deve giocare un ruolo importantissimo nella pianificazione
ordinaria degli interventi. In tali interventi un ruolo primario
dovrebbe essere svolto dai consorzi di bonifica. La manutenzione si
traduce infatti in una maggiore tutela dei corsi d'acqua. In tale
contesto, si dovrebbe rendere sistematica la possibilità di realizzare
dragaggi dei torrenti e dei fiumi. Questa possibilità dovrebbe essere
prevista nell'ambito di piani che tengano conto dell'ecologia,
dell'idrografia e della geomorfologia fluviale. Come evidenziato nel
corso dell'indagine, infatti, non sempre i dragaggi rappresentano una
soluzione ideale. Ogni intervento deve essere pianificato tenendo conto
delle esigenze del territorio e valutando in maniera accurata tutti
fattori. Un'adeguata regolamentazione di tali interventi dovrebbe,
altresì, limitare al minimo il rischio di escavazioni abusive. A tal
fine, potrebbe risultare più efficace un'attività «a monte» sui
torrenti, che non un indiscriminato dragaggio «a valle» dei grandi corsi
d'acqua.
La pianificazione ordinaria di interventi di prelievo di materiale dagli
alvei dovrebbe prevedere il riutilizzo del materiale medesimo. Anche in
questo caso è necessaria un'adeguata regolamentazione per evitare
l'asportazione di materiale non necessario, il che potrebbe provocare
danni difficilmente verificabili. Il prelievo del materiale dagli alvei
deve avvenire, infatti, senza sconvolgere l'equilibrio dei corsi d'acqua
e in condizioni che assicurino la massima sicurezza. Si propone quindi
di predisporre un piano delle attività estrattive nell'ambito del quale
disciplinare le modalità per l'asportazione dei materiali. Al fine di
assicurare il riutilizzo di materiali in modo uniforme sul territorio
nazionale, è opportuno che a livello statale vengano dettata una
disciplina apposita per evitare disparità di trattamento dei materiali
tra le singole regioni. In conclusione, si ritiene che l'attuazione
della delega ambientale rappresenti un'occasione importante al fine di
recepire in Italia la normativa comunitaria. Tale attuazione sarebbe in
realtà il pretesto per un riordino dell'intera materia, un riassetto
delle funzioni e delle attività, la semplificazione e la
razionalizzazione delle procedure. Quest'esigenza è improcrastinabile
per garantire al territorio, in generale, condizioni maggiori di
sicurezza in un momento in cui si acquista maggiore consapevolezza degli
effetti provocati dai cambiamenti climatici e dai possibili rischi che
ne possono derivare per il Paese. In una logica unitaria, infatti, la
programmazione e la manutenzione delle opere idrauliche non possono
essere disgiunte dalle future scelte in materia di politica ambientale.
5.2. Un progetto per il fiume italiano di dimensioni europee: il
rilancio del Po.
Dall'indagine emerge in maniera evidente che, oltre ai problemi di
natura generale, uno spazio a sé stante è occupato dal bacino del Po.
Il bacino imbrifero del fiume Po si estende per oltre 70.000 Kmq., con
95 affluenti in sinistra orografica e 46 affluenti in destra, ed
interessa sei Regioni - Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia,
Emilia-Romagna e Veneto - e la Provincia autonoma di Trento. Esso
rappresenta non solo il più grande bacino italiano, ma anche l'unico di
rilievo europeo.
Una grande risorsa, quindi, ma anche una realtà nella quale i problemi
ordinari di governo del bacino - bilancio idrico, assetto idrogeologico,
tutela ambientale - si presentano in forma spesso aggravata o
emergenziale, come drammaticamente testimoniato sia dalle ultime due
grandi alluvioni del 1994 e del 2000, sia dalle sempre più frequenti
crisi di siccità.
Anche sul piano delle competenze amministrative, il Po presenta
caratteristiche uniche. Un importante punto di riferimento è costituito,
ancora una volta, dal decreto legislativo n. 112 del 1998 che - con
specifica norma recata dall'articolo 92, comma 1, lettera b) - ha
disposto il riordino della struttura amministrativa unitaria cui
tradizionalmente facevano capo le attività di governo del bacino
fluviale: il Magistrato per il Po, organo decentrato del Ministero dei
lavori pubblici, la cui istituzione aveva rappresentato la risposta
legislativa alla grande alluvione del Polesine del 1951.
Il riordino operato in attuazione della cosiddetta «legge Bassanini» è
stato poi confermato dall'articolo 55 del decreto legislativo n. 300 del
1999.
Tuttavia, è opportuno ricordare che la gestione unitaria e centralizzata
del bacino ha tradizioni storiche ben più antiche rispetto allo stesso
Magistrato. Infatti, ai sensi della legge istitutiva (legge n. 735 del
1956), il Magistrato per il Po, con sede in Parma, aveva, a sua volta,
assunto tutti i compiti spettanti al «Circolo di ispezione per il Po»,
nonché quelli spettanti al Magistrato alle acque di Venezia e ai
Provveditorati alle opere pubbliche aventi competenza nelle regioni
lungo il corso del Po e dei suoi affluenti. Almeno fin dall'inizio del
secolo, infatti, si era sentita l'esigenza di individuare una struttura
unica cui affidare il coordinamento unitario dell'attività idraulica di
tutto il complesso bacino del Po e nel 1924 era stato istituito il
Circolo di Ispezione del Genio Civile per il Po.
Le competenze del Magistrato fino al 1998 hanno riguardato le opere
idrauliche, le opere di bonifica e di sistemazione dei bacini montani,
quelle relative alla navigazione interna in tutto il bacino imbrifero
del Po, compreso il suo delta, nonché ogni altra opera che, comunque,
potesse interessare il regime idraulico del Po, del suo delta e dei suoi
affluenti. Esso svolgeva, inoltre, funzioni di studio e di
predisposizione del piano generale per la sistemazione idraulica del Po,
dirigeva il servizio di piena del Po e di tutti i corsi di acque che
interessano il suo bacino imbrifero, promuoveva e coordinava l'attività
di tutti gli organi dello Stato e di ogni altro ente pubblico nei
settori suddetti.
Occorre infatti ricordare che, mentre l'istituzione del Magistrato
risale alla legge del 1956, furono le successive leggi n. 240 del 1958 e
n. 1484 del 1962, a trasformare il Magistrato da ufficio di
coordinamento in organo di amministrazione attiva, con poteri in materia
di programmazione, esecuzione e gestione delle opere di difesa
dell'intero bacino. Dal 1998 non è più un organo dell'amministrazione
centrale a svolgere tali funzioni.
Il decreto legislativo n. 112 del 1998 ha disposto, infatti, il riordino
del Magistrato per il Po, per armonizzare le relative competenze con
quelle conferite alle Regioni per effetto del processo di decentramento
amministrativo derivante dalla legge n. 59 del 1997 (»legge Bassanini»),
con l'obiettivo di ricomporre in capo alle Regioni tutte le competenze
in materia di risorse idriche e di opere pubbliche, polizia idraulica,
servizio di piena e pronto intervento. Tali funzioni erano state - fino
ad allora - gestite, in gran parte dagli organi dall'amministrazione
centrale (Magistrato per il Po, Ufficio speciale del genio civile per il
Po, Provveditorati alle opere pubbliche), ma in parte anche dalle
Regioni, a seguito delle successive leggi di decentramento
amministrativo (decreto del Presidente della Repubblica n. 8 del 1972,
decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977) e della
approvazione della legge quadro sulla difesa del suolo nel 1989.
Dopo un breve periodo transitorio (disposto dal D.P.C.M. 14 dicembre
2000), al Magistrato per il Po è subentrata un'agenzia interregionale.
L'articolo 4 dello stesso D.P.C.M. ha infatti individuato nelle Regioni
del bacino del Po i soggetti competenti all'adozione di un accordo per
la costituzione di un organismo interregionale deputato alla gestione
del bacino idrografico. Con accordo stipulato nell'agosto 2001 da
quattro delle sei regioni ricadenti nel bacino (Piemonte, Lombardia,
Emilia-Romagna e Veneto), è stata costituita l'AIPO (Agenzia
interregionale per il fiume Po), che ha come referente il vertice
politico delle regioni interessate, che è subentrata nelle funzioni del
soppresso Magistrato.
La creazione di un ente strumentale di quattro differenti regioni
rappresenta una situazione unica - sul piano amministrativo - nel quadro
del processo di decentramento avviato dalle cosiddette «leggi
Bassanini». Con tale soluzione si è cercato di conciliare le finalità
«regionaliste» del decreto legislativo n. 112 del 1998 con il principio
dell'unitarietà del bacino idrografico. È appena il caso di ricordare
che tale principio aveva nel frattempo trovato piena attuazione
normativa con la legge quadro sulla difesa del suolo del 1989,
anticipatrice per molti aspetti della stessa «direttiva acque» europea,
e con la conseguente istituzione dell'Autorità di bacino del fiume Po a
cui la stessa legge ha attribuito importanti compiti di pianificazione.
L'indagine ha potuto accertare come la netta separazione fra
pianificazione (su cui ha competenza l'Autorità di bacino), polizia
idraulica e amministrazione attiva (su cui ha competenza l'Agenzia
interregionale), non corrisponda sempre ad un efficiente impiego delle
risorse - anche di alto livello tecnico - disponibili presso i due enti.
Inoltre, la complessità del quadro politico di riferimento penalizza
ogni iniziativa che fuoriesca dall'ambito ristretto dell'ordinaria
amministrazione e dalla mera gestione dell'esistente. L'attività
pianificatoria dell'Autorità di bacino, che ha il suo principale
riferimento istituzionale nel Governo centrale, per dotarsi di
concretezza e respiro deve dialogare con le amministrazioni locali. Ma
questo dialogo è esposto continuamente al rischio della frammentazione.
In questo quadro va letta la promozione di iniziative interistituzionali
che unifichino e rafforzino gli interlocutori politici. Fra queste, il
recente Protocollo d'intesa per la tutela e la valorizzazione del
territorio e la promozione della sicurezza delle popolazioni della valle
del Po, sottoscritto nel maggio 2005 dall'Autorità di bacino e dai
Presidenti delle tredici province rivierasche e illustrato alla
delegazione parlamentare nel corso della missione.
Questo documento ha un valore che va anche al di là del suo contenuto,
in quanto rappresenta un primo modello di cooperazione
interistituzionale e di composizione di interessi frammentati verso
finalità comuni. Esso è inoltre una prima dimostrazione che i problemi
del Po non possono essere risolti senza una forte iniziativa politica.
Su questo punto-chiave si ritornerà più avanti in questo documento.
L'Agenzia interregionale, a sua volta, ha referenti istituzionali
oggettivamente più vicini al territorio, le Regioni, ma anche gravati da
un complesso di competenze estremamente ampio, rispetto a cui il fiume
Po con si suoi problemi non assume necessariamente quel carattere di
priorità che emerge con evidenza solo durante le grandi calamità.
L'intero assetto amministrativo soffre poi di una carenza di risorse
finanziarie che rischia di diventare cronica a seguito del
definanziamento della legge n. 183 del 1989, mentre sono proprio le
opere idrauliche di manutenzione ordinaria, cioè la base e il
presupposto di ogni governo del bacino, a richiedere una certezza e
regolarità di flussi finanziari.
Ciò non significa che la spesa pubblica destinata al Po sia esigua.
L'anomalia consiste nella prevalenza degli interventi di protezione
civile, apprestati in risposta a situazioni di emergenza. Questi
interventi presentano un duplice problema: in primo luogo vanno comunque
ricondotti ad una pianificazione e quindi ad un disegno razionale ed
unitario di governo del bacino (basti pensare ai danni che possono
essere prodotti da arginature e canalizzazioni operate a monte, quale
risposta emergenziale a eventi alluvionali), dall'altro potrebbero
essere drasticamente ridotti se le opere di manutenzione godessero di
risorse certe e adeguate.
Oggi su un fabbisogno complessivo - su una proiezione ventennale -
valutato in circa 13 miliardi di euro, ben 965 milioni sono richiesti
dal solo completamento degli interventi di protezione civile già
iniziati. Il legislatore nazionale sarà certamente chiamato ad
intervenire, nel prossimo futuro, sul quadro istituzionale che si è
sopra delineato e che si dimostra ancora carente e non pienamente
assestato.
Il Po è un fiume vivo, che subisce - nel tempo - profondi cambiamenti. I
fenomeni forse più significativi verificatisi negli ultimi cinquanta
anni e tuttora in corso sono: la progressiva antropizzazione dei
territori rivieraschi, il miglior controllo del fiume mediante
l'innalzamento degli argini, l'abbassamento dell'alveo di magra con
conseguente abbassamento delle falde. In molte aree si è passati da un
sistema di arginatura aperto e frammentato, che un tempo - per le piene
principali - consentiva l'allagamento di ampie aree (in particolare,
aree di risaia nella pianura vercellese), ad un sistema chiuso, a difesa
di insediamenti antropici.
Queste trasformazioni non sono tuttavia di segno univoco, semplificabili
in un giudizio genericamente negativo. Una strategia più organica di
interventi idraulici realizzata a seguito della istituzione del
Magistrato è - ad esempio - all'origine del miglior controllo del fiume
che caratterizza la situazione odierna. Ciò è visibile nel dato evidente
che un'alluvione come quella del 2000, certamente più grave di quella
del 1951 in termini di portate, ha prodotto danni ingenti ma molto
minori. Gli effetti della piena del 1951 furono infatti più catastrofici
con devastanti rotte nel corso inferiore del fiume, mentre i danni della
alluvione del 2000 sono derivati prevalentemente da straripamenti a
monte, lungo gli affluenti, piuttosto che da rotte a valle.
I problemi della sicurezza si presentano oggi in termini diversi da come
si presentavano cinquanta anni fa. Sia sul piano delle tecniche
impiegate che su quello della diffusa consapevolezza dei problemi di
sicurezza idrogeologica, molti progressi possono essere registrati.
Tuttavia rimangono ancora numerosi nodi da sciogliere. La risposta delle
arginature, per quanto abbia finora svolto un ruolo importante, non può
rappresentare l'unica soluzione, come la stessa alluvione del 2000 ha
dimostrato. Ancor meno efficace, se non controproducente, sarebbe la
risposta delle escavazioni indiscriminate in alveo, in quanto abbassare
una sezione ristretta come l'alveo di magra non ha effetti decisivi
sulla capacità dei momenti di piena.
Le soluzioni efficaci vanno piuttosto trovate in un complesso organico
ma differenziato di interventi di sistemazione idraulica, che vanno
dalla sistemazione dell'alveo con regolarizzazione delle curve e
correzione di quelle a piccolo raggio che favoriscono l'erosione delle
difese, alla regolazione delle sezioni dell'alveo (spesso caratterizzate
da forme irregolari che prolungano il perimetro della sezione riducendo
l'altezza utile e quindi diminuendo la portata teorica della sezione),
alla creazione di aree di laminazione controllata, all' utilizzo delle
golene come aree di prelievo di inerti con conseguente rivitalizzazione
ai fini ambientali e miglioramento della superficie della sezione, alla
realizzazione di casse di espansione per gli affluenti che non ne sono
dotati.
Non sembrano, invece, realisticamente praticabili disegni
onnicomprensivi basati su una impostazione unilaterale, quali quelli
ispirati alla parola d'ordine della rinaturazione estrema o del
ripristino generalizzato della pluricursalità (ossia di una strategia
ambientale che prevede il libero corso del fiume anche in alvei che
mutano nel tempo). È invece evidente che in alcuni specifici casi, e in
particolare laddove ad essa sono assegnati obiettivi parziali
(ripristino della capacità di laminazione, riduzione della velocità di
corrivazione, recupero della capacità autodepurativa, salvaguardia di
specie animali o vegetali) la rinaturazione può rappresentare - insieme
ad altri - uno strumento di intervento efficace.
Ciò che è necessario, comunque, è che, come per tutti i bacini
nazionali, i singoli interventi siano - sempre di più - collocati in uno
«scenario idrogeologico e ambientale». E che questo scenario sappia
considerare anche il più ampio contesto delle attività produttive che
interagiscono con il governo generale del bacino idrografico.
Le attività estrattive, a loro volta, rappresentano una delle questioni
di più immediata percezione sociale, per gli aspetti economici coinvolti
e per gli impatti ambientali. Ma anche esse devono essere affrontate
all'interno di una prospettiva più generale che misuri le compatibilità
non solo in termini di equilibrio idrogeologico, ma anche sul metro di
un disegno di lungo periodo.
Il fiume Po è stato esposto, in maniera crescente negli anni più
recenti, a crisi di siccità. Nel luglio 2003 è stato raggiunto il record
storico di magra, pari a -7,71 dallo zero idrometrico. Nel giugno del
2005, proprio durante la visita della delegazione parlamentare, si è
quasi raggiunto di nuovo quel minimo storico e la minaccia di una nuova
grave crisi è stata scongiurata solo grazie al sopraggiungere di due
successive perturbazioni atmosferiche.
In questo quadro occorre considerare, in primo luogo, la problematica
degli usi irrigui. Prima di tutto è necessario ricordare che tale
problematica ha una dimensione generale e non limitata al fiume Po:
basti pensare che in Europa meridionale, negli ultimi 20 anni la
superficie complessiva delle terre irrigate è aumentata del 20 per
cento. In Italia circa la metà dei 47 chilometri cubi di acqua
disponibile ogni anno finisce nei campi. Spesso i sistemi di irrigazione
sono antiquati. In molte zone del Paese si utilizzano gli stessi canali
da secoli, con sprechi notevoli dovuti a perdite. Si tratta di un
settore in cui il legislatore dovrà certamente intervenire, in quanto il
sistema irriguo nazionale - basato sui consorzi di bonifica - si è
venuto definendo in un epoca in cui la risorsa idrica non aveva quel
valore ambientale, economico e culturale che la nostra società oggi le
riconosce.
Nella pianura padana, con le sue colture e i suoi allevamenti (5 milioni
di suini e circa 4 milioni di bovini), la sua densità di popolazione (16
milioni di abitanti), i problemi del bilancio idrico possono facilmente
assumere una criticità ancora sconosciuta. Le risposte a questi problemi
non posso che essere - ancora una volta - articolate. Tuttavia, un ruolo
primario deve essere assicurato da una razionalizzazione degli usi
irrigui.
L'utilizzo delle vie d'acqua per rispondere alla crescente domanda di
trasporto, e in particolare di trasporto merci, vede il nostro Paese in
una delle posizioni fra le più arretrate d'Europa. Lo squilibrio nella
ripartizione modale del trasporto merci è il frutto di scelte storiche,
che hanno considerato in maniera quasi esclusiva il trasporto su strada
(con un'incidenza superiore all'80 per cento) e rappresenta un'anomalia,
sempre più vistosa in termini sia economici che ambientali, rispetto a
tutti gli altri paesi europei.
In questo quadro il sistema idroviario padano-veneto, invece, già
rappresenta una realtà competitiva per una serie di tipologie di merci,
in particolare per i carichi eccezionali e per le merci pericolose. I
porti di Cremona e Mantova sono riusciti a svilupparsi quali nodi
logistici allineati ai migliori standard europei. I due grandi canali -
l'idrovia Mantova-Mare e l'idrovia ferrarese - garantiscono la
navigabilità fino al mare per tutto l'anno. L'idrovia Cremona-Milano,
anche se per ora ferma al terminal di Pizzighettone, rappresenta
un'importante via di penetrazione verso l'entroterra milanese.
Tuttavia il Po, come grande asse trasportistico, deve ancora essere
pienamente valorizzato: il trasporto fluviale delle merci - in un'area
sulla quale gravita il 60 per cento della movimentazione merci nazionale
- può rappresentare una opportunità di grande rilievo per tutto il
Paese. Occorre ricordare che il Po gode di condizioni particolarmente
propizie alla navigazione. Presenta infatti rapporti favorevoli tra due
fattori decisivi: valori molto contenuti della pendenza longitudinale e
valori della portata di magra che rimangono ancora significativi,
nonostante le imponenti derivazioni richieste dalle irrigazioni.
Non si devono, inoltre, trascurare le potenzialità del Po ai fini della
navigazione turistica: i servizi finora offerti (piccoli attracchi
turistici, crociere giornaliere, limitati servizi di crociera con
pernottamento) rappresentano appena un primo stadio, embrionale, di
sviluppo di un'attività intensa, che - attraverso la navigazione
fluviale - sappia promuovere il turismo in aree di grande interesse e
valore ambientale, storico e artistico.
Per cogliere queste opportunità occorre però inserire il sistema
idroviario padano-veneto all'interno delle grandi linee di trasporto
transeuropee. A tal proposito, si deve ricordare che il completamento e
il potenziamento della rete idroviaria venivano già definiti, dalla
legge n. 380 del 1990, quali intervento «di preminente interesse
nazionale».
Oggi, nel nuovo quadro normativo creato dalla «legge obiettivo», e
grazie alla consapevolezza crescente della vocazione logistica del
nostro territorio, questo programma può essere ripreso e può ricevere
l'impulso necessario - in primo luogo - a collegare la città di Milano
al sistema idroviario.
Ma appare evidente che sullo sviluppo del Po come via di comunicazione,
e sulla sua piena integrazione nel sistema dei corridoi plurimodali che
sta prendendo forma nel nostro Paese, occorrerà una riflessione più
generale , in vista di scelte coraggiose e di grande respiro.
Il nuovo quadro normativo europeo che si determinerà a seguito del
recepimento della direttiva in tutti gli Stati membri è pertanto quello
di un governo unitario di grandi aree idrografiche, favorendo in tal
modo non solo la gestione delle emergenze o degli obiettivi ambientali,
ma anche la programmazione di vere e proprie strategie, elaborate nella
consapevolezza che la gestione delle acque è un fattore cruciale di
qualunque pianificazione territoriale e produttiva.
Particolarmente significativo, a questo fine, l'articolo 5 della
direttiva 2000/60/CE, ove si dispone che gli Stati membri effettuino,
per ciascun distretto idrografico e secondo determinate specifiche
tecniche (standardizzate dalla stessa direttiva), un'analisi delle
caratteristiche del distretto, un esame dell'impatto delle attività
umane sullo stato delle acque superficiali e sulle acque sotterranee, e
- soprattutto - un'analisi economica dell'utilizzo idrico. Il principio
che sorregge tali disposizioni è quello che gli aspetti ambientali o di
difesa del suolo devono essere considerati unitariamente e
contestualmente agli aspetti economici.
Una programmazione del futuro del bacino del Po (o del futuro distretto
che comprende in senso ampio l'area padana), condotta secondo questo
approccio strategico e di lungo periodo, sembra essere esattamente ciò
che ancora manca.
Intorno al Po e al suo futuro non si confrontano ancora organici
progetti strategici, cioè disegni articolati e dotati di una loro
coerenza interna e consapevoli di tutte le implicazioni che comportano
determinate scelte di breve periodo. Ognuno dei soggetti in campo sembra
giocare una propria partita, nella inconsapevolezza che, non solo una
specifica autorizzazione all'estrazione di inerti, ma anche la
rinaturazione di un'area, o il potenziamento di una determinata
infrastruttura per il trasporto fluviale, o la progettazione di una
specifica vasca di laminazione, o la canalizzazione di un tratto possono
essere interventi dotati, ciascuno, di proprie valide motivazioni, ma
del tutto incoerenti con ogni disegno unitario di lungo periodo.
Ormai, per fare sviluppare il bacino del Po in termini competitivi (non
solo economicamente, ma anche ambientalmente), non bastano una serie di
interventi «virtuosi», ma occorrerebbero invece interventi coerenti con
un disegno complessivo. Se il Paese, attraverso le proprie istituzioni
rappresentative, deciderà che il Po - fra venti o trenta anni - sarà
totalmente o prevalentemente un grande parco naturale, allora sarà
inutile disperdere risorse in iniziative incompatibili con questo genere
di fiume, mentre tutti gli interventi dovranno convergere verso questo
obiettivo, compresa la «de-antropizzazione» di molte aree lungo la sua
riva e nell'ambito del suo bacino.
Se risulterà prevalente un diverso disegno, che veda il Po pienamente
integrato in una grande arteria intermodale che attragga nell'area
padana le grandi correnti di traffico Est-Ovest, con i necessari snodi
sull'asse Nord-Sud, allora occorre studiare seriamente le implicazioni
di questa scelta e dotare le istituzioni competenti e gli enti locali di
adeguate risorse finalizzate a questo disegno. Per queste ragioni, la
Commissione non può che esprimere un orientamento nettamente favorevole
al contenuto e allo spirito del Protocollo d'intesa sul Po sottoscritto
dall'Autorità di bacino e dalle 13 province limitrofe, che costituisce
un importante esempio di integrazione funzionale tra diversi poteri
locali, indipendentemente dalla loro appartenenza a differenti
maggioranze politiche. Si tratta di una sfida decisiva, che dovrà
garantire l'effettivo coordinamento delle attività e la predisposizione
di un efficace programma di azioni in favore del Po.
Gli organi di rappresentanza politica, a tutti i livelli, portatori
della responsabilità delle grandi scelte strategiche di sviluppo, devono
confrontarsi coraggiosamente con queste opzioni. Lo sviluppo del Po come
grande arteria navigabile, inserita nel sistema dei corridoi
intermodali, è un obiettivo che potrà nascere solo da una scelta
trasparente in questo senso, rappresentata in modo chiaro all'opinione
pubblica e sostenuta dal necessario consenso democratico. Ma è una
scelta - occorre chiarirlo - che è incompatibile con altre «visioni» e
con proposte di intervento ispirate a finalità opposte.
Tale passaggio appare ineludibile, in quanto il Po non solo è la più
grande risorsa idrica italiana, origine prima di un patrimonio naturale,
paesaggistico e storico fra i più ricchi d'Europa, ma è anche collocato
geograficamente nell'area economicamente più dinamica del Paese, l'area
che ospita l'agricoltura più moderna e produttiva, l'area su cui
gravitano i principali distretti industriali e che è ormai attraversata
da una sofisticata e fitta rete di servizi, mentre il suo stesso corso
coincide con una delle grandi direttrici strategiche della logistica del
continente europeo.
Sotto questo profilo, il quadro attuale non è soddisfacente, proprio per
l'assenza di chiarezza sul futuro del Po. Le ingenti risorse pubbliche
destinate al Po non corrispondono ad un grande progetto di sviluppo
proiettato verso il futuro, ma solo al contenimento di danni futuri e
alla riparazione di quelli causati da situazioni di emergenza. Si tratta
di risorse ingenti ma che non possono essere definite «investimenti». È
come se una grande ricchezza di opportunità venisse quotidianamente
sprecata. Anzi, proprio questa ricchezza di opportunità è all'origine
della produzione continua di istanze, rivendicazioni, «visioni», spesso
alternative, ancor più spesso vaghe ed unilaterali, dal cui confronto
deriva un'illusione di partecipazione e quasi sempre un effetto di
reciproco annullamento.
Al contrario, partecipazione autentica si ha solo laddove al momento in
cui il territorio, in tutte le sue espressioni, si pronuncia, fa poi
seguito un indirizzo e un disegno unitario che sappia valutare i
numerosissimi elementi in gioco, operare delle scelte e vincolare ad
esse l'azione coordinata di tutti i poteri pubblici a vario titolo
competenti.
Questo compito, per gli interessi che coinvolge e per la forza che
richiede, si colloca - ovviamente - ben al di là della capacità
operativa e del ruolo istituzionale dei soggetti amministrativi cui è
affidato il governo del fiume, Agenzia interregionale e Autorità di
bacino.
Da quanto emerso nelle audizioni e nel corso della stessa missione della
delegazione parlamentare è risultato - al contrario - che sono proprio
l'Autorità di bacino e l'Agenzia interregionale a richiedere con
maggiore forza ai massimi organi politici di fornire alla loro azione
questa cornice strategica, senza la quale la loro stessa attività
risulta priva di prospettiva e depotenziata.
È evidente che le sedi in cui un tale disegno di lungo periodo sul
distretto del Po sarà elaborato non potranno escludere nessuna delle
istituzioni rappresentative del territorio, ma è auspicabile che sia
proprio il Parlamento il luogo in cui questa grande questione nazionale
trovi una propria forma organica, moderna, adeguata al nuovo modello di
sviluppo di cui il nostro Paese avverte con crescente chiarezza
l'urgenza.
(INDICE AUDIZIONI)
(Fontamara)
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